Comunicazione Flash 1/2015 15 Jan 2015

Portiamo all’attenzione dei Signori Clienti, con la presente circolare, le novità introdotte dal “Decreto Semplificazioni” in materia di trasmissione delle dichiarazioni d’intento.

A seguito delle nuove disposizione governative, la modalità di trasmissione delle dichiarazioni d’intento per le operazioni dal 01/01/2015 muterà, portando l’obbligo di comunicazione in capo all’esportatore abituale (e non più al fornitore).

ADEMPIMENTI PREVISTI FINO AL 31.12.2014
Per le dichiarazioni d’intento emesse riferite ad operazioni sino al 31/12/2014, l’obbligo di comunicazione telematica è in capo al cedente o prestatore, il quale periodicamente (mensilmente/trimestralmente) deve adempiere agli obblighi di comunicazione al fine di non incorrere in sanzioni.

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL 01.01.2015
Per le dichiarazioni d’intento emesse relative alle operazioni dal 01/01/2015, l’obbligo di trasmissione, come innanzi indicato, viene trasferito all’esportatore abituale, il quale dovrà trasmettere in via telematica la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati). L’esportatore abituale dovrà quindi inviare al cedente/prestatore la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore potrà effettuare la cessione/prestazione senza l’applicazione dell’iva solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di trasmissione. Rimangono confermati gli obblighi di numerazione e di annotazione delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute già in vigore in precedenza.

PERIODO TRANSITORIO FINO AL 11.02.2015
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni d’intento, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno stabilire un periodo transitorio durante il quale agli operatori è data la possibilità di consegnare e/o inviare le dichiarazioni d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate, bensì dovrà provvedere esso stesso alla comunicazione telematica della dichiarazione d’intento. Tale possibilità è concessa sino al 11/02/2015; dopo tale data la “vecchia modalità” di trasmissione non sarà più utilizzabile.

Tuttavia per le dichiarazioni d’intento che si riferiscono ad operazioni successive all’11/02/2015, l’esportatore abituale dovrà provvedere alla trasmissione telematica della lettera d’intento con le nuove modalità (e quindi consegnare al cedente/prestatore la ricevuta di trasmissione telematica) e ciò anche se già trasmessa in precedenza dal cedente o prestatore.

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Lo Studio rimane a disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, e coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

15 Gennaio 2015